“Quando montare le gomme invernali ? Le date 2017-2018”

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“Quando montare le gomme invernali ? Le date 2017-2018”

Come ogni anno l’avvento della stagione invernale porta con se l’obbligo di adeguare le propria vettura alle mutate condizioni climatiche.

La normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere (mediante specifiche ordinanze) se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie (a partire dal punto di impianto del segnale, parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve).

In generale dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018 vige l’obbligo di obbligo di essere “muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).


Chiunque, dal 16 novembre 2017, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata.

Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada).
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Le gomme invernali sono individuabili dalla marcatura M+S (Mud+Snow, Fango + Neve) o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S” presente sul fianco dello pneumatico. Non è invece obbligatoria la presenza del pittogramma con le tre montagne con un fiocco di neve (simbolo denominato Snowflake relativo alla normativa richiesta dal mercato USA).
La Direttiva Europea 92/23/CEE riguardante l’utilizzo degli pneumatici invernali, consente l’utilizzo, a parità di misura, di un codice di velocità inferiore a quello omologato sul libretto di circolazione, ma rispettando il codice minimo utilizzabile di Q (160 km/h). Se consideriamo uno pneumatico con sigla 185/55 R15 82T, la lettera T indica appunto il codice di velocità secondo la tabella sottostante:
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

Nel periodo 15/11 – 15/04 sarà quindi possibile circolare con uno pneumatico (invernale) con codice velocità S (velocità massima 180 Km/h) senza incorrere in sanzioni ma, dal 16 maggio al 14 ottobre (in virtù del mese concesso per gli adeguamenti, ricordato a inizio articolo) è obbligatorio circolare con pneumatici dalle caratteristiche prestazionali di serie, pena una sanzione da 419 a 1682€ per circolazione su un veicolo modificato rispetto a quanto indicato sul libretto.

Gli pneumatici “all seasons” o “all weather”, sono gomme che si collocano tra le estive e le invernali, con un battistrada di altezza intermedia tra quella degli invernali e degli estivi e sono progettate per offrire aderenza su asfalto asciutto o bagnato. Possono essere impiegati, durante il periodo invernale, solo se è presente il marchio M+S sul fianco. La scelta si rivela tuttavia meno economica (si veda questo articolo sui pneumatici all seasons per eventuali approfondimenti) e sicura (in quanto soluzione intermedia) dell’utilizzo delle gomme invernali / estive in funzione della stagione.

E’ necessario premettere che le catene da neve sono una soluzione alternativa e non complementare agli pneumatici invernali. I dispositivi supplementari di aderenza devono essere conformi alle normative di riferimento e compatibili con gli pneumatici (non invernali) su cui devono essere installati (si veda il libretto uso manutenzione del veicolo o le istruzioni d’uso del produttore delle catene).

Le catene vanno montate, in presenza di neve, almeno sulle ruote degli assi motori (su tutte e quattro le ruote in caso di trazione integrale).
Assocatene (associazione italiana fabbricanti di catene) e TUV Italia (si veda l’articolo sul confronto tra pneumatici invernali e catene) hanno svolto prove di frenata e partenza con entrambi i mezzi e, in base ai risultati, non hanno decretato un vincitore assoluto: sono le condizioni, le esigenze del guidatore a decretare, come sempre, quale sistema impiegare.

Se dovete percorrere strade ghiacciate e/o salite le catene rappresentano al soluzione più sicura (ricordiamo che in questo caso il limite di velocità scende a 50 Km/h) al costo di doverle montare al momento opportuno e togliere quando le condizioni dell’asfalto non sono quelle ideali.

Ricordiamo infine che è meglio gonfiare le gomme a 0,2 bar in più (rispetto a quelle estive), e adottare una guida più prudente. BUON VIAGGIO!!!!

(aggiornamento curato da Giulia Saquella)

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